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Accompagnamento salariale

Strumento sotto la lente delle assicurazioni sociali

Negli ultimi anni anche in Svizzera si è iniziato a parlare di accompagnamento salariale, un modello conosciuto in Francia con il nome di portage salarial. Pur essendo ancora poco diffuso nel nostro Paese, questo sistema viene sempre più utilizzato da chi è indipendente per affiliarsi alle assicurazioni sociali in qualità di dipendente. Tuttavia, secondo l’ordinamento svizzero, questo meccanismo non è conforme al diritto delle assicurazioni sociali e può generare seri rischi giuridici e previdenziali: i soggetti coinvolti, infatti, potrebbero vedersi negato l’accesso ad alcune prestazioni sociali, anche qualora abbiano regolarmente versato i contributi. 

Come funziona l’accompagnamento salariale? 

In assenza di una definizione giuridica ufficiale, in Svizzera il modello si presenta solitamente come una relazione tripartita tra: 

  • chi è indipendente; 

  • la propria clientela; 

  • una società intermediaria di conteggio, che s’interpone tra le due parti. 

Nella pratica, chi è indipendente esegue un incarico o fornisce una prestazione per conto della clientela, ma non riceve direttamente il compenso: l’onorario viene prima fatturato dalla società intermediaria, che poi lo riversa a chi è professionista trattenendo una commissione e deducendo i contributi sociali. Formalmente, la società assume il ruolo di datore di lavoro (seppur in maniera fittizia). Un esempio pratico chiarisce meglio la dinamica: un’agenzia indipendente di fotografia freelance accetta un incarico da uno studio legale, ma affida a una ditta intermediaria la fatturazione. La società incassa il pagamento, effettua le deduzioni (provvigione e contributi sociali), e solo dopo trasferisce il saldo all’agenzia di fotografia. È importante distinguere l’accompagnamento salariale da altri modelli, come il payrolling (prestito di personale), dove la struttura giuridica e le responsabilità sono diverse e richiedono autorizzazioni specifiche. In questo senso, il portage salarial si differenzia anche dal semplice mandato fiduciario per compiti amministrativi: in questi ultimi casi, infatti, non si modifica il profilo assicurativo di chi lavora. 

Quali vantaggi promette? 

Questo modello viene spesso proposto a lavoratori indipendenti per permettere loro di accedere a coperture normalmente escluse, come: 

  • assicurazione contro la disoccupazione; 

  • previdenza professionale obbligatoria (LPP); 

  • assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF). 

Grazie all’intervento della società intermediaria, gli onorari vengono «convertiti» in salari, e ciò consente l’accesso a prestazioni che, per chi opera puramente da persona indipendente, non sarebbero disponibili o sarebbero solo facoltative. In aggiunta, chi è intermediario si occupa anche della gestione amministrativa, semplificando il rapporto con la clientela finale e curando la riscossione dei compensi. 

Il punto di vista delle assicurazioni sociali 

Per il sistema previdenziale svizzero, la distinzione tra attività dipendente e indipendente è cruciale. Lo status determina infatti l’assoggettamento a varie assicurazioni sociali, tra cui AD, LPP e LAINF. La giurisprudenza del Tribunale federale, consolidata nel tempo, stabilisce dei criteri vincolanti per distinguere le due situazioni. Sono tipiche di un’attività dipendente l’integrazione di chi lavora nell’organizzazione aziendale e la sottoposizione alle istruzioni dei datori di lavoro. Al contrario, elementi come l’assunzione di rischi imprenditoriali, la responsabilità economica e l’autonomia nella fatturazione e nella gestione contraddistinguono il lavoro indipendente. Nel caso dell’accompagnamento salariale, non vi è integrazione nelle aziende degli intermediari né in quelle dei clienti. Non si ricevono istruzioni operative, non si beneficia di alcuna protezione contrattuale reale e si resta interamente responsabili della gestione dei propri affari. È chi lavora a doversi occupare dell’acquisizione di incarichi, dell’organizzazione del lavoro e dell’assunzione dei rischi. Ne consegue che, dal punto di vista legale e assicurativo, il semplice fatto che chi lavora fatturi attraverso una ditta intermediaria non rende queste persone dipendenti. Si tratta, anzi, di una dipendenza fittizia, che non modifica lo status dei lavoratori indipendenti. Le assicurazioni sociali, in caso di verifica, potrebbero perciò negare prestazioni, come ad esempio l’indennità di disoccupazione, anche se i contributi sono stati versati. 

Fonte: Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, marzo 2024 

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